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Dal 1° luglio 2004 si è introdotto l'obbligo del "certificato di idoneità alla

guida dei ciclomotori" (CIGC) per i minorenni  che non siano in possesso

della patente di guida A o della patente di guida sotto categoria Al.

Dal 1° ottobre 2005 l'obbligo scatta anche per i maggiorenni che non

posseggono nessun tipo di patente. Se invece si è diventati maggiorenni prima

del 1° ottobre 2005 non è necessario sostenere un esame, ma è obbligatorio

effettuare un corso specifico presso un'autoscuola.

Possono frequentare i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità

alla guida del ciclomotore e dei quadricicli leggeri (city-car) i giovani che

abbiano compiuto i 14 anni e che abbiano presentato domanda di ammissione.

Ferme restando le condizioni suddette, è possibile consentire la partecipazione

ai corsi anche ai tredicenni che compiano i 14 anni nell'arco dell'anno

scolastico.

Non saranno ammessi all'esame i candidati che avranno terminato i corsi da

più di un anno.

Può presentare domanda di partecipazione all'esame e tutta

la documentazione necessaria solo chi ha la residenza in Italia.

La legge 29 luglio 2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza

stradale», ha integrato il programma dei corsi di preparazione prevedendo, tra

l'altro:

- una lezione teorica di almeno un'ora, volta all'acquisizione di elementari

conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza;

- il rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore;

- una prova pratica di guida del ciclomotore, previa idonea attività di

formazione, per il candidato che abbia superato la prova di controllo delle

cognizioni (prova teorica).

Al fine di predisporre la disciplina applicativa dei punti indicati, sono stati

predisposti da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti due decreti:

- il D.M. n.81 del 1° marzo 2011 concernente la "Disciplina di rilascio

dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle

relative modalità";

- il D.M. n. 106 del 23 marzo 2011 riguardante il "Riordino della disciplina

 dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento

della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità

 alla guida del ciclomotore".

Tali decreti sono entrati in vigore il 1° aprile 2011 e le relative disposizioni

sono applicabili alle domande di conseguimento del CIGC presentate a

decorrere dalla medesima data.

I corsi per il conseguimento del patentino per la guida dei ciclomotori possono

essere svolti con una durata di 13 ore sia presso gli istituti scolastici sia

presso le autoscuole.

Considerato che il Ministero ha ritenuto opportuno rendere omogenei i corsi

per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori svolti

presso le scuole e quelli svolti presso le autoscuole, il D.M. 23 marzo 2011 ha

disposto la soppressione delle 8 ore di «educazione alla convivenza civile»

previste dal decreto ministeriale 30 giugno 2003.

I contenuti del corso riguardano argomenti sia di natura strettamente tecnica

sulla segnaletica stradale e le norme di comportamento alla guida, sia di vera e

propria educazione al rispetto della legge.

Gli argomenti da trattare sono i seguenti:

a) segnali di pericolo e segnali di precedenza

b) segnali di divieto

c) segnali di obbligo

d) segnali di indicazione e pannelli integrativi

e) norme sulla precedenza

f) norme di comportamento

g) segnali luminosi, segnali orizzontali

h) fermata, sosta e definizioni stradali

i) cause di incidenti stradali e comportamento dopo gli incidenti, assicurazione

l) elementi del ciclomotore e loro uso

m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco

n) valore e necessità della regola

o) rispetto della vita e comportamento solidale

p) la salute

q) rispetto dell'ambiente

r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di

emergenza

La durata dei corsi è così ripartita:

a) 4 ore - Norme di comportamento

b) 6 ore - Segnaletica e altre norme di circolazione

e) 2 ore - Educazione al rispetto della legge

d) 1 ora - Elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di

emergenza

Con più di 3 ore di assenza alle lezioni non si è ammessi a sostenere l'esame

di teoria e il corso dovrà essere frequentato di nuovo integralmente.

Il soggetto erogatore del corso (scuola o autoscuola), al termine dello

svolgimento del corso stesso, rilascia ai soli allievi in regola con le presenze un

attestato di frequenza che ha validità di un anno dalla data di fine del corso.

Per sostenere l'esame occorre:

- attestato di frequenza dell'apposito corso effettuato a scuola o in autoscuola;

- l'attestazione dei versamenti mediante bollettini prestampati in distribuzione

presso gli uffici postali e gli uffici della motorizzazione;

-- un certificato medico in bollo, con fotografia, rilasciato da una delle

autorità sanitarie previste dall'art. 119 del Codice della strada, attestante il

possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la patente di categoria A; la

certificazione di idoneità, dunque, non può più essere rilasciata dal

medico di famiglia, ma da strutture medico-legali;

- una copia del documento di identità, in corso di validità, del genitore che

esercita la patria potestà o del tutore, il quale firma la richiesta di ammissione

all'esame.

I candidati che non hanno regolarizzato la domanda di ammissione con i

versamenti di legge previsti non possono accedere all'esame finale.

L'esame consiste in una prova teorica della durata di 30 minuti svolta tramite

questionario di 10 domande e attiene agli argomenti da trattare nel corso. I

candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V"

(Vero) o "F" (Falso) a seconda che considerino la risposta vera o falsa.

Le risposte assegnate ad ognuna delle dieci domande d'esame possono essere:

- tutte e tre vere

- due vere ed una falsa

- una vera e due false

- tutte e tre false

Sono ammessi al massimo 4 errori per ritenere superato l'esame.

Nel caso che il candidato non abbia superato la prova teorica, lo stesso può

ripeterla più volte, senza dover osservare intervallo alcuno tra una

prova e l'altra, purché la stessa sia superata entro il limite di un anno dal

 termine del relativo corso di preparazione. Per questo motivo vengono 

 restituiti all'interessato i documenti che già aveva presentato al momento

della precedente istanza. Al candidato non resta altro che effettuare

nuovamente i versamenti necessari ma la sua documentazione rimane valida.

Occorre tuttavia un nuovo certificato medico se è stato rilasciato da più di 3

 mesi.

Gli aspiranti che superano la prova di verifica devono, previa idonea attività

di formazione, superare anche una prova pratica di guida del ciclomotore.

Il candidato, nel momento in cui supera l'esame di teoria, riceve

dall'esaminatore l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore

(foglio rosa). Tale documento consente al candidato di esercitarsi al fine di

conseguire una formazione adeguata a sostenere la prova pratica di

guida.   Questa non può comunque essere sostenuta prima che sia trascorso un

mese dalla data  di rilascio dello stesso. Ha validità di sei mesi, nei quali

 il candidato può sostenere la prova pratica di guida al massimo per due volte

e a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra.

L'autorizzazione consente al titolare di esercitarsi alla guida di un qualsiasi

ciclomotore sia esso a due o tre ruote, ovvero di un quadriciclo leggero, a

prescindere dalle loro caratteristiche tecniche (alimentazione, cambio, ...) - sia

come privatista che come allievo di autoscuola, In tale ultima ipotesi si applica

integralmente la disciplina relativa alle autoscuole.

L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore:

- nel caso di esito negativo della seconda prova pratica di guida;

- nel caso in cui, all'esito negativo della prima prova pratica di guida, la

 scadenza dell'autorizzazione stessa non consente di sostenere la seconda

 prova;

- nel caso in cui il CIGC sia conseguito.

Nel caso in cui il candidato non abbia superato entrambe le prove di guida

consentite, deve sostenere nuovamente la prova teorica: a tal fine può

avvalersi del corso di preparazione già frequentato, purché la prova teorica

sia superata entro il limite di un anno dal termine del predetto corso.

All'atto della prenotazione della prova pratica il candidato deve presentare una

dichiarazione di formazione adeguata, sottoscritta dal tutore se il candidato

 è minorenne.

Questa dichiarazione deve essere coerente con la scelta del veicolo su cui

effettuare la prova d'esame, ad esempio se si intende effettuare l'esame su un

ciclomotore a 3 ruote anche la formazione deve essere stata fatta su un

ciclomotore a 3 ruote.

Il giorno dell'esame il candidato si deve presentare con:

- il foglio rosa e la carta di identità;

- il veicolo che abbia le caratteristiche definite al momento della prenotazione

e sia munito di lettera "P" (ma solo se è a 3 o 4 ruote);

- la persona con funzione di istruttore munita di patente, ma solo se la prova

 è svolta con un ciclomotore a 3 o 4 ruote;

- autovettura con autista, per accompagnare l'esaminatore nella prova

su strada.

Qualora il candidato non sia il proprietario del ciclomotore ovvero del

quadriciclo utilizzato per sostenere la prova di guida, deve essere esibita una

dichiarazione con la quale il proprietario del veicolo autorizza il candidato

all'uso dello stesso per l'effettuazione della prova d'esame.

Nelle ipotesi in cui la prova pratica sia svolta su un ciclomotore a tre ruote

ovvero su un quadriciclo leggero, l'esaminatore dovrà altresì verificare che

la persona che funge da istruttore abbia con sé la patente di guida prescritta

(almeno di categoria B posseduta da non meno di dieci anni da persona di età

non superiore a 65 anni) e che sul veicolo sia apposto un contrassegno

recante la lettera P, conforme a quanto previsto dall'ari. 122, comma 4, C.d.S.

Nel caso in cui il candidato abbia sostenuto la prova con esito positivo gli

verrà rilasciato, alla fine della sessione d'esame, il certificato di idoneità alla

guida del ciclomotore. preventivamente predisposto dall'Ufficio provinciale del

Dipartimento dei Trasporti Terrestri.

È opportuno precisare, infine, che il certificato di idoneità alla guida dei

ciclomotori rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non è un

documento di identità, è necessario per la guida del ciclomotore ma deve

essere accompagnato dal documento di riconoscimento.

Il "patentino" potrà essere revisionato (art. 128 C.d.S.), sospeso (art. 129

C.d.S.) e revocato (artt. 130 e 219 C.d.S.) limitatamente alla perdita ovvero

alla verifica dei requisiti fisici e psichici.

Nelle ipotesi in cui, ai sensi del C.d.S., è disposta la sanzione amministrativa

accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e

la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore,

le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida.

Analogamente si applicano al "patentino" le norme sulla durata di validità

della patente di categoria A (rinnovo ogni dieci anni fino al 50° anno di età; dal

50° anno di età ogni cinque anni; dal 60° anno di età ogni tre anni; due anni

per chi ha superato 1'80° anno di età).

Chi è in possesso della patente di guida di qualsiasi categoria non può

ottenere il "patentino" e se ne è in possesso deve restituirlo al momento del

conseguimento della patente di guida.

 
 

 

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